Si realizzerebbe quindi un capovolgimento della precetto nato da cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti altresì quando manchi sia dubbia se no contraddittoria la prova positiva del l’integrità dell’incolpato. Leggi le nostre recensioni su Google e scopri cosa dicono a https://www.avvocatopenalistanapoli.com/aprire-attivita-palermo.html